Sez. 2, Sentenza n. 3965 del 24/06/1980 (Rv. 407863 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ACCORDI MODIFICATIVI DELLE ORIGINARIE CLAUSOLE DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - FORMA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA ACCORDI RELATIVI AL TASSO D'INTERESSE IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE ED ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ACCORDI MODIFICATIVI DELLE ORIGINARIE CLAUSOLE DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - FORMA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA ACCORDI RELATIVI AL TASSO D'INTERESSE IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE ED ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO.*
In tema di Forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di una compravendita immobiliare, deve distinguersi tra gli accordi relativi al tasso d'interesse (sul prezzo dovuto dall'acquirente) in misura superiore a quella legale e gli accordi riguardanti i termini di pagamento: mentre i primi - secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art 1284 cod civ - debbono essere formulati per iscritto, se per effetto della modifica gli interessi superano la misura legale, con la conseguenza che l'inosservanza della Forma rende dovuti i soli interessi legali; i secondi, invece, si possono stipulare anche verbalmente, giacche la Forma scritta richiesta ad substantiam riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, e non elementi diversi, come quelli che ne regolano l'esecuzione. (V 1300/76, mass n 379986; (V 2818/73, mass n 366386; (V 2396/70, mass n 348639; (V 101/66, mass n 320201; (V 50/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)