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Sez. 2, Sentenza n. 6990 del 27/11/1986 (Rv. 449070 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - RINVIO DEL TERMINE PER LA STIPULAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449070-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - RINVIO DEL TERMINE PER LA STIPULAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

È valido l'accordo verbale con cui le parti rinviano il termine pattuito in un preliminare di compravendita immobiliare per la stipulazione dell'atto notarile, perché la Forma scritta richiesta "ad substantiam" riguarda solo i requisiti essenziali del contratto e non gli altri elementi pattizi che regolano la sua concreta attuazione, dovendo distinguersi a questi fini fra la concreta volontà di perfezionamento del negozio e le scelte temporali dell'intesa raggiunta. (V 3965/80, mass n 407863; (V 2268/80, mass n 405939; (Conf 2818/73, mass n 366386).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)