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Sez. 6, Sentenza n. 82 del 17/12/1966 Ud. (dep. 11/05/1967) Rv. 104137 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SENTENZA - MISURA DELL'AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104137-01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SENTENZA - MISURA DELL'AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Allorche il giudice, nel pronunziare condanna per un reato continuato, indichi gli elementi obbiettivi e subbiettivi in base ai quali, ai sensi dell'art 133 cod pen, determina la misura della pena base, non e necessario che egli si soffermi ad indicare le ragioni per cui fissa in una certa misura l'aumento per la continuazione, specie quando tale aumento e contenuto in limiti molto modesti (molto piu vicini al minimo anziche al massimo consentito) in relazione alla durata ed intensita dell'attivita delittuosa che avrebbero potuto giustificare anche piu grave sanzione. (V 103909, anno 1967, 102366, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)