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Sez. 3, Sentenza n. 772 del 25/11/2009 Ud. (dep. 11/01/2010) Rv. 245899 - 01

ACQUE | Inquinamento idrico - Scarichi assimilabili ai domestici - Mancanza dell'autocertificazione richiesta dalla normativa regionale - Rilevanza penale dello scarico - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245899-01

ACQUE

La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 com. 7 lett. E CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)