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Sez. L, Sentenza n. 3243 del 18/02/2015 (Rv. 634321 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Cessione dei crediti contributivi INPS - Rimborso forfettario ex art. 4 d.m. 5 novembre 1999 - Spettanza - All'istituto previdenziale e non all'avvocatura interna - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634321-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

In tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, il rimborso forfettario del 2 per cento, previsto dall'art. 4 del d.m. 5 novembre 1999 a carico del cessionario, spetta all'istituto previdenziale e non all'avvocatura interna, trattandosi di compenso per gli oneri complessivamente sostenuti dall'ente per la riscossione dei crediti e non già di competenze dovute per l'attività legale, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, a nulla rilevando la previsione dell'accordo sindacale del 4 giugno 2003, trattandosi di materia estranea alla competenza riservata alla contrattazione integrativa, ferma, in ogni caso, l'inapplicabilità del contratto collettivo nazionale integrativo del 19 dicembre 2005 in assenza di espressa adesione.

Riferimenti normativi: DPR 26/05/1976 num. 411 art. 30 com. 2, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13, DM Tesoro 05/11/1999 art. 4 com. 2, DM Tesoro 02/12/1999 art. 9, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)