Sez. L, Sentenza n. 3826 del 26/02/2016 (Rv. 638951 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Pubblico impiego privatizzato - Revoca di riconoscimento economico indebito - Potere amministrativo di autotutela - Esclusione - Atto gestorio di diritto privato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
Nel pubblico impiego privatizzato, la P.A., ove, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l'atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita il potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, rispetto al quale il dipendente può agire per denunciarne l'illegittimità, restando l'amministrazione, nel relativo giudizio, soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, nell'ambito di una scelta soggetta a valutazioni che potrebbero essere effettuate da un committente privato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la revoca, da parte dell'INPS, di propria delibera che aveva indebitamente riconosciuto all'avvocatura dell'ente il 2 per cento dell'importo lordo dei crediti recuperati in via legale per l'anno 2000 e stabilito la ripartizione tra gli avvocati delle spettanze secondo le quote di competenza di cui alla contrattazione collettiva, affermando che l'atto, in quanto invalido originariamente, poteva e doveva essere rimosso dallo stesso Istituto).
Riferimenti normativi: DPR 26/05/1976 num. 411 art. 30 com. 2, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, DM Tesoro 05/11/1999 art. 4 com. 2, DM Tesoro 02/12/1999 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)