Sez. L, Sentenza n. 4317 del 19/03/2012 (Rv. 621414 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Personale universitario - Passaggio di categoria - "Trattamento economico in godimento" nella categoria di provenienza - Clausola di salvaguardia ex art. 55, comma 7, del c.c.n.l. di comparto - Interpretazione - Raffronto del trattamento economico globale e non della sola paga base - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
L'art. 55, comma 7, del c.c.n.l. del comparto università, per cui il dipendente che transita da una categoria all'altra conserva a titolo personale la differenza retributiva rispetto al "trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria", se questo è inferiore al "trattamento economico in godimento" nella categoria di provenienza, va interpretato nel senso che la comparazione debba riferirsi non alla sola paga base, ma al trattamento economico globale, comprensivo di indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e indennità di ateneo; invero, il "trattamento economico" è più ampio della "paga base", giacchè, se non ingloba gli elementi retributivi occasionali o straordinari, include tuttavia le voci che integrano stabilmente la retribuzione, avendo voluto le parti collettive evitare, mediante la clausola di salvaguardia della irriducibilità della retribuzione, che un lavoratore, pur crescendo di livello professionale, subisca una perdita retributiva effettiva, ai fini della quale non rileva la riduzione di una voce compensata da altre voci parimenti stabili e strutturali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 55 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)