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Sez. U, Sentenza n. 2288 del 31/01/2008 (Rv. 601428 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Procedure concorsuali - Progressione verticale qualitativa - Giurisdizione amministrativa "ex" art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Configurabilità - Rilievo della contrattazione collettiva - Sussistenza - C.c.n.l. comparto Università - Articolazione in categorie delle posizioni funzionali qualitativamente diverse - Conseguenze - Procedura per il passaggio di categoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 2008-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601428-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione alla giurisdizione amministrativa "ex" art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 comprendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice amministrativo la controversia relativa al concorso per l'accesso a categoria superiore nell'ambito della stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di classificazione del relativo c.c.n.l. 9 agosto 2000 è articolato in categorie, che si caratterizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trasversalmente alle categorie.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 09/08/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)