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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020 (Rv. 658808 - 02)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Retrocessione totale - Retrocessione parziale - Distinzione - Nozione- Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658808-02

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

Ai fini della distinzione tra retrocessione totale o parziale, la valutazione dell'effettiva esecuzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all'intero complesso di beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e non riguardo ai fondi di proprietà del privato, con la conseguenza che, quando l'opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile innanzi al giudice ordinario, ma il mero interesse legittimo all'inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)