Sez. U, Sentenza n. 23823 del 11/11/2009 (Rv. 610197 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Espropriazione di più immobili appartenenti a diversi proprietari - Effettiva esecuzione dell'opera pubblica - Valutazione ai fini della retrocessione - Riferimento all'intero complesso dei beni interessati - Necessità - Singoli beni non utilizzati - Retrocessione - Condizioni - Accertamento della inservibilità - Necessità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Esclusione - Fattispecie relativa all'espropriazione di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
Nel caso di espropriazione di più immobili appartenenti a diversi proprietari o di più porzioni di immobili appartenenti al medesimo titolare, ai fini della retrocessione delle aree eventualmente rimaste inutilizzate, la valutazione dell'effettiva esecuzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all'intero complesso dei beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che, quando l'opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile avanti al giudice ordinario, vantando il proprietario della o delle aree non utilizzate un mero interesse legittimo all'accertamento dell'inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione. (Fattispecie relativa all'espropriazione di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica, in cui uno dei proprietari lamentava che i propri fondi non erano stati impiegati per la costruzione di alloggi popolari e che soltanto una modesta porzione degli stessi lo fosse stata per l'esecuzione di opere di urbanizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)