Sez. L, Sentenza n. 7466 del 17/12/1983 (Rv. 432084 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTRIBUTO ADDIZIONALE PREVISTO DALL'ART. 12 N. 2 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - IMPRESE EDILI COMPRESE NELLA CATEGORIA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTRIBUTO ADDIZIONALE PREVISTO DALL'ART. 12 N. 2 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - IMPRESE EDILI COMPRESE NELLA CATEGORIA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - ESTENSIONE.*
Il contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale "straordinaria", previsto dall'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164, contenente provvedimenti per la garanzia del salario, si applica anche alle imprese edili, comprese, ai fini di tali interventi, nella categoria delle imprese industriali, in virtù dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 e dell'art. 10 della citata legge n. 164 del 1975. (V 3255/82, mass n 421213; (Conf 1154/83, mass n 425937, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)