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Sez. L, Sentenza n. 1154 del 14/02/1983 (Rv. 425937 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTA AI DIPENDENTI, POSTO A CARICO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, CHE SI AVVALGONO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE "STRAORDINARIA" - APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE EDILI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425937-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTA AI DIPENDENTI, POSTO A CARICO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, CHE SI AVVALGONO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE "STRAORDINARIA" - APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE EDILI - ESTENSIONE.*

Il contributo addizionale dell'8% dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti, posto a carico delle imprese industriali che si avvalgano degli interventi di integrazione salariale "straordinaria" dall'art. 12 n. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (contenente provvedimenti per la garanzia del salario), si applica anche alle imprese edili, definitivamente assimilate, soltanto per detti interventi, a quelle industriali, in base al combinato disposto degli artt. 10 della citata legge e 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e suscettibili, per la loro moderna Forma di organizzazione, di ristrutturazioni, riorganizzazioni e conversioni industriali (cosidette "cause integrabili" straordinarie). Questo principio trova conferma nell'ambito della disciplina della legge 6 agosto 1975 n. 427 (recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini) che è limitato (art. 1) alle "cause integrabili" ordinarie proprie (speciali) delle imprese edili ed affini (intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori), diverse da quelle straordinarie, disciplinate separatamente, organicamente e progressivamente nelle leggi n. 1115 del 1968, n. 464 del 1972 e n. 164 del 1975, relative a tutte le imprese industriali, comprese quelle edili, ed alla disoccupazione speciale, esclusa espressamente per le imprese edili dalla disciplina adottata per le imprese industriali in genere dalla legge n. 1115 del 1968 (artt. 8 e segg.). (V 3255/82 mass n 421213).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)