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Sez. 2, Sentenza n. 1320 del 25/02/1980 (Rv. 404843 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - MORTE DEL PROMITTENTE - VENDITORE - SUCCESSIONE LEGITTIMA DEL CONIUGE E DELL'UNICA FIGLIA - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLA FIGLIA E DEL CONIUGE.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404843-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - MORTE DEL PROMITTENTE - VENDITORE - SUCCESSIONE LEGITTIMA DEL CONIUGE E DELL'UNICA FIGLIA - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLA FIGLIA E DEL CONIUGE.*

Deceduto il promittente-venditore e apertasi - secondo la disciplina degli artt 566 e 581 cod civ (nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975 n 151)- la successione legittima nei confronti del medesimo in favore dell'unica figlia e del coniuge, la domanda di esecuzione specifica del preliminare, tendendo al conseguimento della piena proprieta del bene oggetto del contratto, deve essere proposta, affinche la relativa sentenza sia utiliter data, non solo nei confronti della figlia del de cuius, di tale bene divenuta piena proprietaria per la meta e nuda proprietaria per l'altra, ma anche nei confronti del coniuge superstite, divenutone usufruttuario dell'altra meta. (V 2969/67, mass n 330658).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 566, Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)