Sez. 2, Sentenza n. 5903 del 07/07/1987 (Rv. 454296 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA CON PLURALITÀ DI PROMISSARI ACQUIRENTI DI UN UNICO FONDO - OBBLIGAZIONE RELATIVA - INDIVISIBILITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA CONGIUNTA DA PARTE DI TUTTI I PROMISSARI DELLO ADEMPIMENTO OVVERO DELL'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - NECESSITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA CON PLURALITÀ DI PROMISSARI ACQUIRENTI DI UN UNICO FONDO - OBBLIGAZIONE RELATIVA - INDIVISIBILITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA CONGIUNTA DA PARTE DI TUTTI I PROMISSARI DELLO ADEMPIMENTO OVVERO DELL'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - NECESSITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ.*
Nel caso di contratto preliminare di compravendita con pluralità di promissari acquirenti di un unico fondo, considerato nella sua interezza, la relativa obbligazione è indivisibile, per cui, tanto l'adempimento, quanto l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di contrarre, a norma dell'art. 2932 cod. civ., devono essere chiesti congiuntamente da tutti i detti promissari, configurandosi un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., stante l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. (V 822/83, mass n 425575; (V 1320/80, mass n 404843; (V 2969/67, mass n 330658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)