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Sez. U, Sentenza n. 660 del 03/02/1989 (Rv. 461728 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 69 DELLA LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 56 DEL 1977 - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461728-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DI SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 69 DELLA LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 56 DEL 1977 - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Con riguardo a sanzione pecuniaria irrogata per violazione dello art. 69 lett. A) della legge regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 sulla tutela del suolo (nella specie, per l'abusiva esecuzione di opere di sbancamento a fini edificatori), l'opposizione dell'intimato spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ed è soggetta alle regole procedimentali di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689), considerato che la suddetta sanzione non si pone su un piano di alternatività con misure di tipo ripristinatorio, sulla base di scelte affidate a valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, ma ha natura è funzione esclusivamente afflittiva, e che, pertanto, la domanda rivolta a contestare lo "an" od il "quantum" della pena pecuniaria non si ricollega a posizioni di interesse legittimo, ma tutela il diritto soggettivo a non subire aggressioni alla sfera patrimoniale se non nei casi e nei limiti contemplati dalla legge. (V 1881/85, mass n 439801).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 05/12/1977 num. 56 art. 69 lett. A, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)