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Sez. 1, Sentenza n. 15939 del 17/07/2007 (Rv. 600393 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione del giudice delegato a proporre appello - Non sussistenza all'atto dell'impugnazione - Difetto di capacità processuale del curatore - Sopravvenuto rilascio - Efficacia sanante retroattiva - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600393-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

In tema di capacità processuale del curatore fallimentare, l'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 25 comma 1 n. 6 legge fall. può essere concessa anche dopo la decorrenza del termine per proporre impugnazione ed ha efficacia sanante "ex tunc" purchè sia rilasciata nel corso del processo, sempre che il giudice non abbia già dichiarato la inammissibilità del gravame (nella fattispecie la S.C. ha negato la sussistenza del difetto di capacità processuale del curatore, in virtù della autorizzazione del giudice delegato intervenuta - unitamente alla nomina del difensore - anteriormente alla udienza di precisazione delle conclusioni e sia pur prodotta nel giudizio di appello solo in sede di discussione, essendo la regolarizzazione e la integrazione degli atti mancanti o difettosi oggetto di un principio generale di "favor" avanti ai giudici di merito che invero ne consente all'art. 182 cod. proc. civ. la disposizione anche d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 325, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)