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Sez. 3, Sentenza n. 15392 del 22/07/2005 (Rv. 582937 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Curatore del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato per ogni grado del giudizio - Necessità - Mancanza - Legittimazione autonoma all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione - Giudizi di merito - Potere del giudice di invitare alla necessaria integrazione - Ammissibilità - Fondamento - Giudizio di cassazione - Potere della Corte di cassazione di invitare il curatore a depositare l'autorizzazione - Insussistenza - Fondamento - Deposito dell'autorizzazione prima del'udienza - Ammissibilità - Forme e limiti - Mancanza del'autorizzazione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582937-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

Il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato, che anzi (per come prescrive l'art. 25, n. 6, secondo inciso, della legge fall.) dev'essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando che il curatore sia stato parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un'autorizzazione per esso. Inoltre, mentre nelle fasi di merito (per quanto si desume per il giudizio di primo grado dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., e per quello d'appello in forza dell'estensione di tale norma in base all'art. 359 cod. proc. civ.), la mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato può essere supplita a seguito di invito del giudice che la rilevi ad effettuarla, nel giudizio per cassazione tale possibilità deve escludersi, in quanto la presenza di una regolamentazione dello svolgimento processuale del tutto speciale, in particolare nel senso dell'esclusione di una normale attività istruttoria e della previsione a pena di improcedibilità della necessità di depositare i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del deposito di quest'ultimo (art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), nonché della sola possibilità alternativa di provvedere al loro deposito anche successivamente, ma con notifica di apposito elenco alla controparte e, quindi, prima dell'udienza (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.), escludono, per un'evidente esigenza di non contraddizione, che la Corte di cassazione possa rivolgere alla parte l'invito al deposito dell'autorizzazione; e, inoltre, la questione della mancata produzione è rilevabile d'ufficio, atteso che attiene alla materia della rappresentanza in giudizio, la cui esistenza, come dimostra proprio l'esistenza del potere ufficioso di cui al secondo comma dell'art. 182, cit., dev'essere controllata d'ufficio dal giudice e, quindi, anche dalla Cassazione (stavolta non ostandovi l'assenza di attività istruttoria), inerendo alla "legitimatio ad processum" che non è disponibile dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)