Sez. 2, Sentenza n. 1972 del 20/06/1972 (Rv. 359091 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CONTENUTO DECISORIO - MANCATA IMPUGNAZIONE - DEFINITIVITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CONTENUTO DECISORIO - MANCATA IMPUGNAZIONE - DEFINITIVITA.*
Il decreto del giudice delegato che dispone la ripartizione parziale dell'attivo ha contenuto decisorio, e quindi e suscettibile di acquistare carattere di definitivita se non impugnato ritualmente. Tale definitivita risulta dall'art 122 della legge fallimentare, il quale, prescindendo che, nell'ipotesi di insinuazione tardiva giustificata, i creditori sono ammessi a prelevare dall'attivo ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, implicitamente, ma chiaramente, stabilisce che le somme percepite in Sede di ripartizioni parziali dai creditori insinuati ed ammessi, non possono mai essere recuperate.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 122, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)