Sez. 1, Sentenza n. 3095 del 24/10/1974 (Rv. 371566 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - CREDITI DELL'INPS - MODIFICAZIONE DELLA COLLOCAZIONE EX LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA ALLE PROCEDURE IN CORSO - LIMITI - RIPARTIZIONE PARZIALE - MANCATA IMPUGNAZIONE*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - CREDITI DELL'INPS - MODIFICAZIONE DELLA COLLOCAZIONE EX LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA ALLE PROCEDURE IN CORSO - LIMITI - RIPARTIZIONE PARZIALE - MANCATA IMPUGNAZIONE*
L'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, che attribuisce ai crediti dell' INPS una collocazione anteriore a quella prevista dall'art 2778 cod civ, pur essendo applicabile alle procedure ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, non puo trovare applicazione rispetto alle situazioni giuridiche gia esaurite per effetto di ripartizioni parziali rese esecutive con provvedimenti del giudice delegato, i quali - per la loro natura giurisdizionale - precludono, se non impugnati, ogni possibilita di riesame. (Conf 2233'73, mass n 365495; (V 1972'72, mass n 359091; 3600'71, mass n 355317).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)