Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006 (Rv. 586186 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Obbligo del mantenimento del rapporto fra somma mutuata e valore cauzionale in capo all'istituto di credito - Riferimento esclusivo al momento dell'erogazione - Sussistenza.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 7 del 1976 l'obbligo, in tema di credito fondiario, del mantenimento del rapporto tra somma mutuata e valore cauzionale in capo all'istituto di credito sussiste solo all'atto dell'erogazione del mutuo, ovvero con riferimento al momento dell'originaria stipulazione, e non anche fino all'estinzione (e, quindi, con riguardo agli eventuali terzi acquirenti).
Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)