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Sez. 1, Sentenza n. 9219 del 01/09/1995 (Rv. 493843 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mutuo di credito edilizio destinato alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopraelevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione e non di lusso - Stipulazione in violazione dell'art. 3 legge n. 474 del 1949 - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493843-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Con riguardo a mutui di credito edilizio, destinati alla "costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopraelevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione non di lusso", l'art. 3 legge n. 474 del 1949 - secondo cui l'ammontare di ciascun mutuo non può eccedere la metà del valore cauzionale dell'immobile - è norma imperativa, in quanto, in forza di essa e delle altre disposizioni di settore, da un lato, l'ammontare del mutuo e collegato con lo scopo di agevolare la disponibilità di abitazioni non di lusso e ogni diversità rispetto alle previsioni di legge costituirebbe violazione di detto scopo di carattere pubblico, e dall'altro, essendo l'ipoteca, collegata al mutuo medesimo, posta a garanzia di un certo ammontare del credito - e non oltre - rispetto al valore del bene ipotecato, il superamento del limite attribuirebbe al creditore una causa di prelazione non solo illegittima, ma anche nulla, perché contraria al principio della "par condicio creditorum" sancito dall'art. 2741, cod. civ.. Pertanto, a norma degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., la stipulazione di un mutuo di violazione dell'indicata norma dà luogo a nullità del relativo contratto, che può essere anche solo parziale (trattandosi di nullità di parte del contenuto del contratto, scindibile nelle sue obbligazioni e riducibile ad un contenuto minore), ove risulti che le parti avrebbero in ogni caso posto in essere il contenuto "ridotto" del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 29/07/1949 num. 474 art. 3, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 23, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)