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Sez. L, Sentenza n. 2779 del 07/05/1984 (Rv. 434822 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RAFFRONTO FRA PATTUIZIONE INDIVIDUALE E MINIMI TABELLARI RISULTANTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - CUMULO DEI COMPENSI INDIVIDUALMENTE PATTUITI E DEI MINIMI TABELLARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434822-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RAFFRONTO FRA PATTUIZIONE INDIVIDUALE E MINIMI TABELLARI RISULTANTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - CUMULO DEI COMPENSI INDIVIDUALMENTE PATTUITI E DEI MINIMI TABELLARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il raffronto fra pattuizione individuale in tema di retribuzione e minimi tabellari risultanti dalla contrattazione collettiva va di norma compiuto sulla base del criterio dell'assorbimento, cioè della individuazione del trattamento globale più favorevole, e non già in base al cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari, a meno che non sia espressamente disposto in senso diverso nei contratti collettivi ovvero le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso aggiuntivo speciale per specifici meriti o attitudini del dipendente. (V 62/84, mass n 432841; (V 5062/83, mass n 429922; (V 5823/80, mass n 409468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)