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Sez. L, Sentenza n. 5062 del 22/07/1983 (Rv. 429922 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - PATTUIZIONI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE DIFFORMI DALLA DETERMINAZIONE COLLETTIVA DEI MINIMI TABELLARI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429922-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - PATTUIZIONI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE DIFFORMI DALLA DETERMINAZIONE COLLETTIVA DEI MINIMI TABELLARI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - CRITERI.*

A norma dell'art. 2077 cod. civ., le pattuizioni individuali sulla retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione collettiva dei minimi tabellari, sicché, nel caso di divergenza tra questi ultimi ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dello assorbimento, cioè dell'individuazione del trattamento più favorevole, e non già in base al criterio del cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari, a meno che non sia espressamente disposto in senso diverso dai contratti collettivi, ovvero le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso aggiuntivo speciale per specifici meriti o attitudini del dipendente. (V 456/83, mass n 425246; (V 3277/80, mass n 407080; (Conf 5823/80, mass n 409648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)