Sez. 5, Sentenza n. 22118 del 29/10/2010 (Rv. 615661 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Trasferimento per spirito di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene - Inosservanza della forma dell'atto pubblico richiesta a pena di nullità per la donazione - Rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE
Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'art. 782 cod. civ., per l'atto di donazione e la sua accettazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettabili all'imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Legge 31/10/1990 num. 346 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)