Sez. 5, Sentenza n. 634 del 18/01/2012 (Rv. 621232 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Trasferimento per spirito di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene - Inosservanza della forma dell'atto pubblico richiesta a pena di nullità per la donazione - Rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE
Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'art. 782 cod. civ., per l'atto di donazione e la sua accettazione. Un diverso criterio di applicazione dell'imposta, infatti, si presterebbe a prassi elusive, contrarie al principio di effettività dell'imposizione in ragione delle capacità contributive, ai sensi dell'art. 53 Cost.. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettabili all'imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto valuta estera e oro puro effettuati dal nonno verso i contribuenti, pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)