Sez. L, Sentenza n. 6768 del 07/04/2016 (Rv. 639152 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - ENTI VARI | Retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa - Nozione - Differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori - Esclusione - Ragioni.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - ENTI VARI
In tema di previdenza integrativa aziendale, l'art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS considera come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza ed dall'anzianità ma costituiscono voci retributive collegate all'effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)