Sez. L - , Sentenza n. 33135 del 16/12/2019 (Rv. 656232 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Indennità di ente ex art. 26 del c.c.n.l. comparto enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 - Carattere fisso e continuativo dell’elemento retributivo - Sussistenza - Conseguenze - Computo nella base di calcolo ai fini della determinazione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'"indennità di ente" ex art. 26 del c.c.n.l. per il personale del comparto enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 costituisce compenso avente carattere fisso e continuativo, non ostando al predetto carattere che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano, in futuro, venire meno; ne consegue che dell'indennità in questione va riconosciuta l'attribuzione nel computo delle differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori da parte del lavoratore.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/10/2003 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)