Sez. 5, Sentenza n. 7612 del 24/05/2002 (Rv. 554681 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Disciplina ex art. 22 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Tempestività della proposizione - Data di consegna o spedizione alla segreteria della commissione di primo grado - Rilevanza - Data di notifica alla controparte a cura della segreteria stessa - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, secondo la previgente disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), al fine di valutare la tempestività dell'appello, occorre far riferimento, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. citato, alla data di consegna dell'atto - o di spedizione dello stesso a mezzo del servizio postale - alla segreteria della commissione tributaria che ha emesso la decisione impugnata e non alla data di notifica all'altra parte della copia dell'atto, adempimento posto a carico della segreteria medesima.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)