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Sez. 1, Sentenza n. 1516 del 12/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210544 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Revoca della sospensione condizionale - Omessa impugnazione sul punto - Possibilità di correggere la statuizione in sede esecutiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210544-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

La revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ritualmente impugnata sul punto costituisce statuizione non più suscettibile di modificazione in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)