Sez. 6, Sentenza n. 2012 del 17/05/1979 Cc. (dep. 13/07/1979) Rv. 089653 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROCEDIMENTI ABNORMI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ABNORME - RICORRIBILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROCEDIMENTI ABNORMI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ABNORME - RICORRIBILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
È condizione negativa essenziale, per la proponibilità del ricorso immediato per Cassazione contro un provvedimento ritenuto abnorme, l'insussistenza di altri rimedi giuridici per rimuoverne gli effetti. (nella specie è stato ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione contro il provvedimento con il quale il pretore - ritenuto che la sottrazione al mercato di alloggi sfitti integrasse il reato penale dell'art. 501 cod. pen. aveva ordinato il sequestro di detti alloggi, poiché gli effetti dell'atto erano rimuovibili con il procedimento degli incidenti di esecuzione). (Conf mass n 142060).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 501 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 344, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)