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Sez. 6, Ordinanza n. 2030 del 18/05/1979 Cc. (dep. 26/05/1979) Rv. 142060 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART 501 BIS COD PEN - NON CONFIGURABILITA DEL REATO - ILLEGITTIMITA DEL SEQUESTRO.*
Stato
decisa il 1979-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142060-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART 501 BIS COD PEN - NON CONFIGURABILITA DEL REATO - ILLEGITTIMITA DEL SEQUESTRO.*

E illegittimo il provvedimento di sequestro di alcuni edifici, motivato da una pretesa violazione dell'art 501 bis cod pen (manovre speculative su merci) perche tale reato riguarda soltanto i beni mobili. Infatti nell'art 501 bis cod pen ricevono la qualificazione di merci le materie prime, i generi alimentari di largo consumo ed i prodotti di prima necessita.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Pen. art. 501 bis, Cod. Proc. Pen. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)