Sez. 6, Ordinanza n. 2030 del 18/05/1979 Cc. (dep. 26/05/1979) Rv. 142060 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART 501 BIS COD PEN - NON CONFIGURABILITA DEL REATO - ILLEGITTIMITA DEL SEQUESTRO.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART 501 BIS COD PEN - NON CONFIGURABILITA DEL REATO - ILLEGITTIMITA DEL SEQUESTRO.*
E illegittimo il provvedimento di sequestro di alcuni edifici, motivato da una pretesa violazione dell'art 501 bis cod pen (manovre speculative su merci) perche tale reato riguarda soltanto i beni mobili. Infatti nell'art 501 bis cod pen ricevono la qualificazione di merci le materie prime, i generi alimentari di largo consumo ed i prodotti di prima necessita.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Pen. art. 501 bis, Cod. Proc. Pen. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)