Sez. 2, Sentenza n. 2853 del 12/02/2016 (Rv. 638969 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE | Costituzione in via convenzionale - Riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della sussistenza di una servitù mai costituita - Irrilevanza - Limiti - Confessione, da parte di uno dei comproprietari del fondo servente, circa l'esistenza della servitù - Inidoneità.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE
I modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)