Sez. 2, Sentenza n. 12551 del 25/11/1992 (Rv. 479704 - 01)
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - In genere | Riconoscimento da parte del proprietario di un fondo circa la sussistenza di una servitù mai costituita - Irrilevanza - Limiti - Confessione da parte dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della servitù - Inidoneità.
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - In genere
Poiché i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici il riconoscimento da parte di un proprietario di un fondo della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa Del pari la pretesa confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della servitù è inidonea alla costituzione della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)