Sez. 3, Sentenza n. 126 del 26/01/1962 (Rv. 250199 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INSUSSISTENZA.*
La clausola risolutiva espressa non rientra tra le clausole particolarmente onerose, la cui approvazione deve avvenire per iscritto ai sensi dell'art 1341 cod civ, poiche essa serve soltanto a rafforzare la facolta di risoluzione del rapporto, che l'art 1453 cod civ riconosce al contraente adempiente, avendo le parti valutato in anticipo la importanza di un determinato inadempimento, eliminando, in tal modo, la necessita di un'adeguata indagine, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. (V 1139/61, 1292/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)