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Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013 (Rv. 626372 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - IN GENERE | Effetti - Instaurazione del procedimento ordinario - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Fattispecie in tema di ampliamento della "causa petendi" originaria in ragione della necessità di contrastare l'eccezione di pagamento formulata dall'intimato.
Stato
decisa il 2013-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626372-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - IN GENERE

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l'iniziativa dell'intimante il quale, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all'eccezione di pagamento formulata dall'intimato, ha addotto l'imputazione di quanto ricevuto ad una diversa "causa solvendi", costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del "thema decidendum", che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una "causa petendi" concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)