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Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003 (Rv. 563613 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Procedimento in materia di locazione - Caratteri - Facoltà per le parti di depositare memorie integrative - Possibilità di introdurre con le stesse domande nuove - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità rilevabile d'ufficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563613-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Nel nuovo rito delle locazioni, così come disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che ne ha attribuito la competenza per materia al pretore ed ha disciplinato il procedimento secondo il rito speciale del lavoro, per il combinato disposto degli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., una volta che il pretore ha pronunciato (o negato) i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 cod. proc. civ., il giudizio, che è unico ed inizia con l'esercizio da parte del locatore di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per la convalida, prosegue dinanzi al pretore con la facoltà per le parti di depositare memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, col solo limite della formazione del giudicato (nel caso di specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che non aveva rilevato la novità della domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti, proposta dal locatore non con l'atto di intimazione ma solo con la memorie integrative depositate dopo il mutamento del rito).

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)