Sez. L, Sentenza n. 1782 del 15/03/1984 (Rv. 433856 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SENTENZA SULL'"AN DEBEATUR" E RINVIO DELLA DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - NATURA - IMPUGNAZIONE - FORME E TERMINI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SENTENZA SULL'"AN DEBEATUR" E RINVIO DELLA DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - NATURA - IMPUGNAZIONE - FORME E TERMINI.*
Nel nuovo rito del lavoro - in cui non V'è luogo all'esclusione di sentenze non definitive anche per statuizioni di condanna generica o su singoli capi della domanda - la decisione che, riconoscendo l'an debeatur, riservi al prosieguo del giudizio la Determinazione del quantum dovuto all'istante costituisce una sentenza non definitiva che, quando rispetto ad essa non sia stata fatta riserva di gravame a norma dell'art. 340 cod. proc. civ., deve essere appellata nel termine breve oppure, in caso di omessa notifica, nel termine di un anno dalla sua pubblicazione. (V 4267/83, mass n 429193; (V 6699/81, mass n 417573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)