diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4267 del 21/06/1983 (Rv. 429193 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PER CONDANNA GENERICA O PER DECIDERE SINGOLI CAPI DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1983-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429193-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PER CONDANNA GENERICA O PER DECIDERE SINGOLI CAPI DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO.*

La sintetica formulazione del quarto comma dell'art. 420 cod. proc. civ. (in cui l'espressione "altre pregiudiziali" designa indifferentemente questioni preliminari sia di rito che di merito), la locuzione "pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio", contenuta nel primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., e la previsione, ad opera dell'art. 423 dello stesso codice, della facoltà del giudice di disporre con ordinanza, in ogni stato del giudizio, il pagamento delle somme non contestate, o di una somma a titolo provvisorio, non escludono che, nel nuovo processo del lavoro, possano essere emesse sentenze non definitive non solo per decidere questioni attinenti alla giurisdizione o alla Competenza o altre questioni pregiudiziali, sia di rito che di merito, ma anche per emettere una statuizione di condanna generica o per decidere singoli capi della domanda, atteso che la sentenza non definitiva, pur implicando il frazionamento del processo, può assolvere le esigenze di celerità ed economia cui obbedisce il principio di concentrazione processuale che caratterizza il nuovo rito del lavoro. (V 6699/81, mass n 417574; (V 4959/80, mass n 408833).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)