Sez. U, Sentenza n. 24 del 12/11/1993 Cc. (dep. 14/01/1994) Rv. 195626 - 01
Difesa e difensori - Garanzie di libertà - Sequestro di carte e documenti | Divieto previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen. - Riferibilità anche all'ipotesi di attività difensiva svolta in un diverso procedimento - Sussistenza.
Difesa e difensori - Garanzie di libertà - Sequestro di carte e documenti
Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato", previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen., non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali ("presso i difensori"), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)