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Sez. 2, Sentenza n. 19255 del 30/03/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269660 - 01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI | Divieto previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen. - Riferibilità anche all'ipotesi di sequestri compiuti al di fuori dello studio del difensore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269660-01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI

In tema di garanzie di libertà del difensore, mentre per le perquisizioni e le ispezioni la garanzia di cui all'art. 103, comma primo, cod. proc. pen. è collegata all'esecuzione delle stesse presso gli uffici dei difensori, per i sequestri il divieto di acquisire documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, è collegato direttamente alle persone dei difensori, ai sensi del secondo comma del citato art. 103, in linea con quanto previsto anche dall'art. 4 della direttiva 2013/48/UE; ne deriva che il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dagli uffici dei difensori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 22/10/2013 num. 48 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)