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Sez. L, Sentenza n. 1912 del 06/03/1999 (Rv. 523895 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Inderogabilità - Rapporti di parasubordinazione fra legali esterni e enti pubblici - Applicabilità - Legali esterni dei comuni e delle province - Limiti ex art. 284, comma secondo, t. u. della legge comunale e provinciale del 1934 - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523895-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Con riguardo a prestazioni professionali di avvocato e procuratore, l'inderogabilità dei minimi tariffari stabilita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 si applica anche ai rapporti intercorsi in regime di parasubordinazione fra legali esterni ed enti pubblici; né, per quanto riguarda in particolare i rapporti fra tali legali e comuni e province, il riconoscimento del diritto ai minimi tariffari, conseguente all'invalidità della pattuizione di compensi in misura forfettaria ed inferiore ai minimi predetti, può trovare ostacolo nell'art. 284, secondo comma, del t. u. della legge comunale e provinciale del 1934, atteso che tale norma (per la quale le deliberazioni che comportino una spesa devono indicare l'ammontare di essa ed i mezzi per farvi fronte) si riferisce a decisioni di spese, fuori delle previsioni di bilancio, implicanti un esborso di denaro certo e definitivo, mentre non è possibile prevedere il costo di incarichi professionali da conferire in futuro secondo necessità, e considerato, inoltre, che il bilancio degli enti territoriali contempla una voce generale concernente gli oneri per le liti attive e passive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)