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Sez. 3 - , Sentenza n. 22157 del 03/08/2021 (Rv. 662200 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dell'Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti - Natura di garanzia a prima richiesta - Esclusione - Principi applicabili - Conseguenze. STAMPA - LIBERTA' DI STAMPA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662200-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Le garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti (nella specie, concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici rappresentati in Parlamento) non possono intendersi quali garanzie escutibili a prima richiesta ed in via autonoma, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni di legge, trovando viceversa applicazione i principi generali in tema di garanzia come prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, per la cui operatività è richiesta la previa tempestiva attivazione della garanzia pubblica ad opera del creditore nei confronti del debitore principale, anche se non proficua, secondo gli ordinari strumenti di tutela del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge 25/02/1985 num. 67 art. 12, Legge 11/07/1998 num. 224 art. 4, Legge 08/05/1998 num. 177 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)