Sez. 1, Sentenza n. 14895 del 25/06/2009 (Rv. 608600 - 01)
STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - IN GENERE | Contributi per l'editoria - Art. 3 della legge n. 250 del 1990 - Diritti soggettivi degli editori - Configurabilità - Condizioni - Certificazione di bilancio di cui all'art. 7 della legge n. 416 del 1981 - Necessità.
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I contributi previsti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvedimenti per l'editoria, configurano diritti soggettivi in capo agli editori, per un credito derivante da un'obbligazione pubblica direttamente posta dalla legge a tutela degli interessi economici dei medesimi editori, nel concorso di condizioni e requisiti specificamente determinati dallo stesso articolo, tra i quali la necessità del rilascio della certificazione del bilancio ad opera di società di revisione autorizzate dalla Consob (cfr. comma 15 dell'art. 3 cit. e art. 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituito dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137); ne consegue che, in difetto di tale condizione - sia perchè la certificazione non è stata richiesta, sia perchè non è stata ottenuta - non sorge il diritto al versamento del contributo pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 7, Legge 30/04/1983 num. 137 art. 4, Legge 07/08/1990 num. 250 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)