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Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 22/06/1967 (Rv. 328231 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA PER AZIONI IN UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - INDICAZIONE DELLA RICORRENTE CON LA VECCHIA DENOMINAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328231-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA PER AZIONI IN UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - INDICAZIONE DELLA RICORRENTE CON LA VECCHIA DENOMINAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*

Poiche la trasformazione di una societa per azioni in una societa in accomandita semplice non importa Estinzione di un soggetto giuridico ed il sorgere di altro soggetto, non e viziato da difetto di legittimazione attiva il ricorso per Cassazione, successivo alla detta trasformazione, nel quale la societa ricorrente risulti impropriamente indicata con la vecchia denominazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)