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Sez. L, Sentenza n. 5937 del 27/06/1996 (Rv. 498320 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Di una società di persone in società per azioni e viceversa - Effetti - Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di altro soggetto - Esclusione - Conseguenza - Notificazione del ricorso per cassazione alla società identificata con la precedente ragione sociale - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498320-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

La trasformazione di una società di persone in società di capitali, o viceversa, non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico ed il sorgere di uno nuovo, e non incide, pertanto, sull'unicità della soggettività giuridica della società stessa; ne consegue che, ove nel corso del giudizio di merito, si sia verificata la trasformazione di una società di persona in società di capitali, non è inammissibile il ricorso per cassazione notificato a tale società identificata con la precedente ragione sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2249, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)