Sez. 5, Sentenza n. 7222 del 13/04/2016 (Rv. 639240 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cassazione della sentenza - Giudizio di rinvio - Art. 389 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento "a quo" e non possono proporre, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la domanda restitutoria dell'ammontare d'imposta che risulti versato in eccedenza all'esito della cassazione della sentenza e che, prima di essere chiesto al giudice tributario, deve essere sollecitato in sede amministrativa, essendo soggetto ad un regime speciale di rimborso, quanto ai criteri di determinazione degli interessi e alle modalità di corresponsione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. FF CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)