Sez. L, Sentenza n. 3037 del 29/03/1994 (Rv. 485969 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione | Restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata - Principio nominalistico - Operatività - Interessi e rivalutazione monetaria - Cumulabilità - Esclusione - Limiti.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione
Le somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, ove debbano essere restituite per l'effetto di cassazione totale o parziale di questa, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione restitutoria per oggetto una somma di denaro determinata o determinabile, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico, in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante restituzione della medesima quantità di moneta, salvo, oltre gli interessi legali, il diritto al risarcimento del maggior danno, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., che esclude la cumulabilità degli interessi stessi con tale risarcimento allorché questo venga integralmente liquidato attraverso la rivalutazione della somma dovuta, a differenza di quanto si verifica in caso di liquidazione del danno da inadempimento di obbligazioni di valore, con riguardo al quale la rivalutazione esprime soltanto, in termini monetari correnti al momento della liquidazione medesima, il valore della prestazione, mentre gli interessi assumono la funzione di compensare la mancata disponibilità di siffatto equivalente pecuniario, onde si computano sulla somma rivalutata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)