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Sez. L, Sentenza n. 11440 del 20/12/1996 (Rv. 501473 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Azione di ripetizione di contributi previdenziali non dovuti - Debito di valuta - Configurabilità - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 mediante rivalutazione - Limiti - Danno già risarcito con il riconoscimento degli interessi legali - Risarcimento del danno da svalutazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501473-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Nell'azione di ripetizione dell'indebito (quale quella per la restituzione di contributi previdenziali non dovuti dal datore di lavoro avente diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione), trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di restituzione, costituente nella indicata ipotesi condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria) nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria ma solo per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)