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Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 25/11/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152212 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE ATTRAVERSO DOCUMENTI INFORMALI - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152212-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE ATTRAVERSO DOCUMENTI INFORMALI - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

Diversamente da quanto è ipotizzabile in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216 l.F., il delitto di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatori per legge non può ritenersi escluso dalla eventuale possibilità di ricostruire la contabilità aziendale attraverso documenti informali, perché la legge non ammette equipollenti alle scritture e ai registri regolamentari; ai fini della sussistenza del reato di bancarotta semplice, infatti, il pregiudizio derivante dall'omissione, dall'incompletezza o dalla irregolarità dei libri e scritture non è costituito dalla lesione, ma dal semplice pericolo di lesione del bene tutelato e la responsabilità può essere affermata anche a titolo di mera colpa dell'inadempiente. (Conf mass n 137639; (Conf mass n 137638).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)