Sez. 3, Sentenza n. 7 del 04/01/2010 (Rv. 610958 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Utilizzazione per pubblico transito di area di proprietà privata da parte della collettività - Obbligo relativo di sorveglianza sulla manutenzione dell'area in capo al Comune acconsenziente a detta utilizzazione - Inosservanza dell'obbligo - Conseguenze - Responsabilità del Comune per il danno cagionato al privato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
Il Comune, che consente alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprietà privata, si assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del "neminem laedere", integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di una Amministrazione comunale per i danni cagionati ai proprietari di un fondo dal cedimento del relativo muro di confine a seguito del deflusso di acqua riversatosi sullo stesso tramite la strada, privata ma di uso pubblico, di accesso al campo sportivo di proprietà comunale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)